Nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali
Nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali se l’Agenzia entrate riscossione non prova la qualifica del messo
L’agenzia delle entrate-riscossione può notificare i propri atti (le cartelle esattoriali, le intimazioni di pagamento, i provvedimenti di fermo amministrativo o ipoteca) sia direttamente per posta che a mezzo di messi notificatori autorizzati.
Nella stragrande maggioranza dei casi, la scelta del metodo di notificazione ricade sulla seconda opzione.
Ebbene, in caso di opposizione da parte del contribuente, che contesti di non aver validamente ricevuto la notificazione degli atti della riscossione, spetta all’Agenzia delle entrate-Riscossione provare la nomina del messo che ha effettuato la notificazione.
In mancanza la notifica dell’atto è nulla e l’atto è come se non fosse mai esistito.
Di conseguenza, se sono decorsi i termini di legge, i tributi indicati nell’atto nullo dovranno essere dichiarati prescritti o l’Agenzia delle entrate-Riscossione decaduta dalla possibilità di esigerli.